Si Ordina a tutti i proprietari/possessori/detentori o comunque a coloro che godono dell’utilizzo a vario titolo, dei natanti posizionati sull’arenile della “Marina di Praia” di competenza del Comune di Praiano e nell’alveo del Torrente Praia, di provvedere alla rimozione e allo sgombero dell’area entro il termine perentorio di 7(sette) giorni dalla data della presente ordinanza, delle proprie unità da diporto, barche, natanti, pedalo, canoe, attrezzature da pesca, corde, materiale vario ecc., che giacciono abusivamente sull’area demaniale marittima di competenza del comune di Praiano;
Si Avverte che decorso tale termine assegnato, si provvederà, senza ulteriore avviso, allo sgombero coatto delle imbarcazioni e materiali vari abbandonati, così come indicati sopra, mediante la Forza Pubblica e ditta specializzata incaricata della rimozione, in danno ai proprietari e ai responsabili con l’applicazione delle relative sanzioni amministrative e penali a loro carico; che le imbarcazioni e altri oggetti il cui proprietario non risulti identificato/identificabile saranno rimosse d’ufficio e trattati come “oggetti rinvenuti”, ai sensi del Codice Civile; al proprietario che, entro un anno dalla rimozione, rivendichi l’imbarcazione o altri oggetti rimossi, saranno addebitate le spese di rimozione e di custodia, oltre alla sanzione per la mancata osservanza di questo provvedimento; i relitti di imbarcazione il cui proprietario non risulti identificato/identificabile saranno trattati come rifiuti urbani ai sensi D.lgs. n. 152/2006; che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. n. 7 della legge n. 241/90 e s.m.i., in quanto l'art. 21 octies della stessa legge vincola il provvedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione abusiva presunta; che in caso di mancato sgombero dei natanti e delle imbarcazioni da parte dei legittimi proprietari sarà necessario provvedere all'esecuzione forzata e che sarà quindi necessario l'intervento della Forza Pubblica. Le imbarcazioni, i natanti e il materiale vario, saranno trasferiti in un’area appositamente individuata, dove verranno conservate per 15 (quindici) giorni, trascorsi ulteriori 15(quindici) giorni, il Comune diventerà proprietario ed avvierà le procedure per lo smaltimento o la vendita.
Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al TAR Campania sezione distaccata di Salerno nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo del comune di Praiano, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni. Ai sensi dell’articolo n. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è l’arch. Giuseppe Caso, responsabile del settore Urbanistica ed Edilizia privata del comune di Praiano.
DISPONE altresì di programmare di concerto con il Comando di Polizia Locale ed il personale addetto al settore demanio marittimo del comune di Praiano, le operazioni di sgombero per la necessaria sinergia con gli organi esterni all'Ente, competenti a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico; di rendere la presente ordinanza immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune, pubblicata sulla home page del sito istituzionale dell’Ente e divulgata sul territorio comunale mediante affissione negli appositi spazi pubblicitari del comune. Al Comando di Polizia Locale, incaricato al controllo e dell'osservanza della presente ordinanza, con invito a fornire le dovute comunicazioni di rito e di svolgere tutte le attività di competenza e coordinamento in caso di sgombero coatto. Al Responsabile del settore Urbanistica ed edilizia privata, incaricato fin d'ora di fornire tutta l'assistenza necessaria in caso di sgombero coatto e a coordinarne ogni attività necessaria per l’attuazione della presente ordinanza.