In tutto il territorio comunale le operazioni di combustione (cd. bruciatura) dei residui vegetali agricoli o forestali in loco ed in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro devono svolgersi tassativamente secondo il seguente calendario:
dal 1 novembre 2025 al 31 marzo 2026 nei giorni di:
Lunedì e Venerdì (solo se feriali) dalle ore 05.00 alle ore 07.00 (ora di fine combustione)
Mercoledì (solo se feriale) dalle ore 05.00 alle ore 07.00 (ora di fine combustione) e dalle ore 19.00 alle ore 21.00 (ora di fine combustione);
dal 1 aprile 2026 al 31 maggio 2026 nei giorni di:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì (solo se feriali)
dalle ore 05.00 alle ore 07.00 (ora di fine combustione);
Dal 1 giugno 2026 al 31 ottobre 2026 è fatto divieto di:
- Accendere fuochi;
- Bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie;
- Usare apparecchi a fiamma libera o elettrica per tagliare metalli;
- Usare fornelli inceneritori che possano produrre faville;
- Compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio,
- Far brillare mine;
- Usare fuochi d’artificio, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque, senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti.
L’accensione dei fuochi è comunque subordinata alle seguenti condizioni:
- condizioni meteo favorevoli (assenza di vento);
- attuazione di ogni forma di cautela lasciando intorno al sito oggetto dell’intervento una fascia libera da vegetazione;
- utilizzo di attrezzature idonee per evitare l’eventuale propagarsi delle fiamme e disporre nelle immediate vicinanze di un punto di approvvigionamento idrico;
- abbandono del luogo solo dopo essersi assicurati che le fiamme siano state completamente spente;
- sospensione immediata delle attività in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche;
- adozione di una condotta civile informando con anticipo gli inquilini delle abitazioni limitrofe al fondo interessato dalle attività di pulitura e bruciatura assicurandosi, inoltre, che queste ultime siano effettuate aduna congrua distanza dai fabbricati altrui;
- le sterpaglie o simili dovranno essere adeguatamente essiccate.