Si informa la cittadinanza che, al fine di prevenire il rischio di incendi e garantire la sicurezza e il decoro pubblico, sono in vigore le disposizioni dell'Ordinanza Sindacale n. 12 del 02.03.2026.
In particolare, si invitano i proprietari e/o conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di aree verdi urbane incolte e aree agricole non coltivate, che ancora non abbiano adempiuto, a provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione incolta, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all’eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che soprintendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali per non accrescere il pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica.
Tutti gli interventi sopraindicati dovranno essere effettuati con decorrenza immediata, nel rispetto della succitata normativa in vigore, ed in ragione delle motivazioni esposte (sicurezza veicolare e pedonale, incolumità - igiene e salute pubblica, ordine e decoro urbano), dovranno essere garantiti durante l’intero arco dell’anno solare.
Le violazioni agli obblighi della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite con una sanzione da € 25.00 ad € 500.00 così come previsto dall’articolo 7 bis del D.lgs. n.267/2000.
Nel caso in cui, a seguito dell’accertamento venga individuato il conduttore/possessore del fondo o dell’area incolta, l’organo di vigilanza municipale intervenuto assegna allo stesso, previa diffida, un termine di non oltre 10 giorni ad adempiere alle prescrizioni imposte dalla presente ordinanza, pena l’applicazione della sanzione amministrativa.