- Passaporto o documento di identità personale
- Per i comunitari che appartengono ai paesi che hanno sottoscritto la convenzione di Monaco del 519/1980 devono munirsi del certificato di capacità matrimoniale rilasciato dall’ufficiale dello Stato Civile del comune di appartenenza debitamente tradotto o in formato plurilingua. Gli Stati che hanno firmato e ratificato la Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 e che rilasciano il “certificato di capacità matrimoniale” sono i seguenti: Austria, Italia, Germania, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione non può essere attualmente applicata per il Belgio e per la Grecia che, sebbene Paesi firmatari, non hanno ancora provveduto alla relativa ratifica. I certificati rilasciati in base a tale Convenzione sono esenti dalla legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente nel territorio di ciascuno Stato parte. Per gli altri Stati europei che non hanno sottoscritto questa convenzione i nubendi devono presentare il nulla-osta.
- Per i cittadini extracomunitari
il documento fondamentale è il nulla-osta rilasciato dalla competente autorità del paese d’origine in Italia (Ambasciata o Consolato). Il nulla-osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve inoltre riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano (seguono le generalità). Per la donna divorziata o vedova da meno di 300 giorni: (Autorizzazione del tribunale) Art. 89 C.C.
Eccezioni
Cittadini Statunitensi
Al posto del Nulla-Osta vengono richiesti i seguenti documenti: 1. atto di notorietà attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese può contrarre matrimonio. Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni avanti ad un’autorità italiana competente ( Cancelleria del Tribunale, Notaio, Autorità Consolare italiana all'estero) 2. dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura competente.
Cittadini Australiani In sostituzione del Nulla-Osta sono richiesti i seguenti documenti: A) dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano alla competente Autorità consolare australiana in Italia, dalla quale deve risultare che giuste le leggi a cui è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la competente Prefettura. B) Documenti (atto di nascita, certificato di stato libero) rilasciati dalle competenti Autorità in Australia dai quali risulti la prova che giuste le leggi a cui l’interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. Qualora i documenti di cui alla lettera B) non siano disponibili, l’interessato deve presentare un atto notorio (consiste in una dichiarazione giurata resa dall’interessato in presenza di due testimoni) fatto davanti all’Ufficiale dello Stato Civile italiano, da cui risulti che in base alle leggi vigenti in Australia, nulla osta al matrimonio che egli intende contrarre in Italia.;
Cittadini Britannici In base alla Circolare n. 6/2013 prevede la nuova procedura della documentazione necessaria ai cittadini britannici residenti nel Regno Unito che intendono sposarsi in Italia, che in sostituzione dell'attuale nulla-osta rilasciato dall'autorità consolare britannica in Italia, un "Certificato di non impedimento", rilasciato dall'autorità locale del paese di provenienza, e una "Dichiarazione giurata bilingue" resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio briannici. Tale procedura non si applica ai cittadini britannici residenti in Galles e in Inghilterra, che intendono sposare in Italia un cittadino irlandese. La nuova procedura sarà introdotta a partire dal 01.03.2013, con una fase transitoria fino al 31.08.2013.
Cittadini della Lituania In base alla circolare n. 2 del 17.01.2014 i cittadini lituani che intendono contrarre matrimonio in Italia le autorità competenti a rilasciare il nulla osta di cui all'art. 116 del C.C. sono gli Uffici Comunali di Stato civile di quel paese.
Cittadini Moldavi In base alla circolare n. 27 del 22.09.2010 a decorrere dal 10.06.2010 il nulla osta al matrimonio di cui all'art. 116 del C.C. sarà sostituito dal Certificato di capacità matrimoniale aderendo alla Convenzione di Monaco n. 20 del 05.09.1980.
Cittadini Siriani In base alla Circolare n. 3 del 24.01.2014 i cittadini siriani residenti che intendono contrarre matrimonio in Italia, il nulla osta al matrimonio di cui all'art. 116 del C.C., dovrà essere rilasciato dalla Ambasciata di Siria a Vienna.
Cittadini Svedesi Residenti in Svezia il nulla osta sarà emesso dall’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza in lingua svedese, con traduzione in italiano effettuata da un traduttore giurato, il quale ne attesterà anche la conformità all’originale. La documentazione sarà altresì munita di Apostille, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 05.10.1961. Nulla osta che continuerà invece ad essere rilasciato dall’Autorità Straniera in Italia i cittadini svedesi qui residenti. Cittadini Polacchi Competente al rilascio del nulla osta è il capo dell’Ufficio di stato civile polacco. Solo nel caso in cui il cittadino polacco residente all’estero non ha avuto la residenza in Polonia o non sia in grado di risalire all’ultimo luogo di residenza in Polonia o non sia partito dalla Polonia prima del compimento di 16 anni e risieda permanentemente all’ estero, il nulla osta sarà rilasciato dal console in Italia. Rifugiato politico. Anche in questo caso, alla persona che abbia acquisito la condizione di “rifugiato” si dovrà applicare la legge dello Stato di domicilio o della residenza, in pratica la legge italiana. Attenzione però, la condizione di “rifugiato” dovrà risultare da apposita certificazione dell’Alto Commissariato per i rifugiati (O.M.U.) e l’u.s.c. dovrà cercare di verificare l’insussistenza degli impedimenti al matrimonio tramite i documenti che l’interessato sarà in grado di produrre e le dichiarazioni che lo stesso potrà rendere