Sono esentati dal pagamento:
- I Minori entro il decimo anno di età;
- Coloro che soggiornano presso gli Ostelli per la Gioventù; - Coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. L’esenzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all’assistenza del soggetto degente;
- I diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;
- Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.